Le nuove disposizioni della Banca d’Italia, in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, contenute nel provvedimento 30 luglio 2019, adeguano la disciplina agli ultimi cambiamenti nel quadro istituzionale e normativo a livello europeo e nazionale.
Le disposizioni contenute nel documento Banca d’Italia si applicano ai seguenti soggetti:
a) banche;
b) società di intermediazione mobiliare (SIM);
c) e anche società di gestione del risparmio (SGR);
d) società di investimento a capitale variabile (SICAV);
e) e inoltre società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF);
f) intermediari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del TUB;
g) come anche istituti di moneta elettronica (Imel);
h) istituti di pagamento;
i) e anche società fiduciarie;
l) confidi;
m) soggetti eroganti micro-credito;
n) come inoltre Poste Italiane S.p.A., per l’attività di bancoposta;
o) e infine Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..
A queste si aggiungono le succursali italiane di banche, intermediari, e istituti di pagamento e moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altropaese comunitario o tenuti a designare in Italia un punto di contatto ai fini antiriciclaggio.
Così, in parole povere, si dà il via agli orientamenti congiunti delle autorità di vigilanza europee emanati il 26 giugno 2017 ai sensi degli articoli 17 e 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) n. 2015/849 (cd. quarta direttiva antiriciclaggio), sulle misure semplificate e rafforzate di
Si applicano a partire dal 1° gennaio 2020:
A questo link le nuove linee guida antiriclaggio della Banca d’Italia.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it